Imposta di soggiorno Comune di Girasole

Informazioni


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Imposta di soggiorno - Informazioni principali

Di seguito sono riepilogate le principali disposizioni previste dal Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno del Comune di Girasole.

Periodo di applicazione

L'imposta di soggiorno è richiesta per i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 15 ottobre.

Pernottamenti imponibili

L'imposta è dovuta per ogni pernottamento, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi per persona. In caso di soggiorni di durata superiore, l'imposta resta dovuta solo per i primi 5 pernottamenti.

Periodicità e versamento

Il tributo è calcolato per persona e per pernottamento. Il gestore della struttura ricettiva deve riversare al Comune le somme riscosse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Regime forfettario (opzionale)

È prevista la possibilità di applicare un regime forfettario per i soggetti che gestiscono non più di 2 immobili destinati a locazioni turistiche.

  • l'imposta è calcolata su una base presunta pari ad almeno 130 presenze annue per unità immobiliare;
  • l'opzione deve essere esercitata entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
  • il versamento avviene in un'unica soluzione entro il 15 maggio;
  • il pagamento estingue l'obbligo tributario per l'intera annualità;
  • l'opzione resta valida anche per gli anni successivi, salvo modifica;
  • in caso di avvio attività dopo il 15 maggio, è possibile aderire con dichiarazione e pagamento immediato;
  • le somme versate non sono rimborsabili, anche in caso di mancata locazione.

Esenzioni

  • minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  • malati che effettuano visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie;
  • accompagnatori di degenti ricoverati presso strutture sanitarie, nel limite di un accompagnatore per paziente;
  • nel caso di pazienti minori di diciotto anni, entrambi i genitori;
  • personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, vigili del fuoco e protezione civile, per esigenze di servizio;
  • dipendenti delle strutture ricettive che alloggiano gratuitamente per esigenze lavorative;
  • studenti che svolgono stage o tirocini presso le strutture ricettive;
  • soggetti con invalidità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
  • un accompagnatore per ciascun soggetto con invalidità;
  • soggetti ospiti del Comune con spese di pernottamento a carico dello stesso;
  • soggetti alloggiati per emergenze o eventi calamitosi;
  • gruppi scolastici;
  • sportivi under 16 partecipanti a tornei o gare.